Il Progetto di Legge mira a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento che colpisce i privati, i consumatori e i piccoli imprenditori non fallibili, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e sostegno economico.
L’intervento normativo si propone di rafforzare la rete degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), favorire l’accesso alle procedure di regolazione della crisi con sostegni economici mirati e promuovere misure di reinserimento sociale e lavorativo.
Dal punto di vista finanziario, il progetto di legge prevede al suo interno, tra le altre, alcune misure che per poter essere realizzate necessitano di adeguate risorse finanziarie che attualmente non sono stanziate, nell’ambito delle risorse già approvate, dalla legge regionale del 30 dicembre 2024, n. 23 “Bilancio di previsione 2025-2027”. Per questo motivo la loro copertura viene posta a carico della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri Fondi” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027.
Destinatari del Progetto di legge, in base all’art. 2, sono in particolare le piccole imprese, non soggette a fallimento, e gli individui a rischio di indebitamento presenti sul territorio regionale.
Per quanto riguarda gli individui e le famiglie, da una recente indagine dell’Istat è risultato che nel Paese nel 2024 il 23,1% della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale. Da una ricerca Polis emerge che nel 2021 in Lombardia la fascia di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale era il 16%, un indice migliore rispetto a quello nazionale. Tuttavia, rispetto ai 9.976.509 abitanti, in Lombardia, così come evidenzia la ricerca, il numero di soggetti a rischio di sovraindebitamento è assai rilevante. Inoltre, considerando uno studio della Camera arbitrale di Milano1, è possibile ipotizzare – una potenziale platea dei destinatari degli interventi del PDL 85. Nel 2023, infatti nel solo OCC della Camera arbitrale di Milano che lavora in convenzione anche con le province Como-Lecco, Cremona, Monza-Brianza, Lodi, Pavia e Varese, si sono registrate 278 domande presentate, con un aumento del 44% rispetto al 2022. Dal Ministero della Giustizia risultano iscritti circa una cinquantina di organismi in Regione Lombardia.Ciò premesso si procede ad un esame delle singole disposizioni.
Gli articoli 1 e 2 descrivono le finalità e i soggetti destinatari e beneficiari senza prevedere impegni di spesa, esplicitando tuttavia che gli interventi che comportano spese hanno natura sperimentale per il 2025 (v. art. 1, comma 3).
Le disposizioni di cui all’articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto le attività di collaborazione e coordinamento tra istituzioni si realizzano nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. L’articolo 4 prevede azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione che comportano una spesa di natura corrente. Per l’attuazione di tali azioni appare congrua la previsione di spesa corrente di euro 20.000,00 per l’anno 2025, stante anche le tempistiche di spesa per la sperimentazione della norma, in ragione di precedenti campagne di comunicazione attuate in anni passati nell’ambito delle azioni di contrasto alla criminalità e per la promozione della legalità di cui alla l.r. 17/2015. L’articolo 5 prevede azioni per la prevenzione e la composizione del sovraindebitamento, ed in particolare promuove la collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 3 per la realizzazione di interventi volti a:
- Acquisire strumenti o soluzioni informatiche comuni su base regionale (co. 1, lett. g), finalizzati alla semplificazione e ottimizzazione della gestione della documentazione e dell’istruttoria necessaria alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, tale intervento comporta spese di investimento. Per tale intervento per cui è stato previsto uno stanziamento di euro 100.000,00 per l’anno 2025, che è stato determinato stante le tempistiche di spesa per la sperimentazione della norma e le disponibilità di risorse del bilancio regionale;
- Promuovere l’apertura di sportelli di consulenza sul debito, di assistenza e di orientamento rivolti ai soggetti di cui all’articolo 2, nonché l’implementazione e il rafforzamento di quelli già esistenti (co. 1, lett. b); promuovere e realizzare attività di formazione degli operatori sociali della regione, degli enti del servizio sociosanitario lombardo e degli enti locali, nonché di altri enti e organismi (co. 1, lett. c); promuovere e realizzare programmi e progetti specifici (co. 1, lett. d) e interventi di contrasto ad abusi e attività improprie realizzate approfittando di condizioni di fragilità (co. 1, lett. f). Si tratta di azioni che comportano spese di natura corrente. Per tali spese, quantificate complessivamente in euro 30.000,00 per l’anno 2025, si provvede con un incremento di euro 30.000,00 nell’annualità 2025 della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” – Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025-2027 che sono state determinate anche sulla base delle disponibilità di risorse del bilancio regionale, stante anche le ridotte tempistiche di spesa per la sperimentazione della norma e sulla base di precedenti esperienze formative in tema di cyberbullismo e/o di beni confiscati già realizzati con finanziamenti analoghi.
Sono previste, inoltre, azioni volte alla stipulazione di accordi e protocolli d’intesa:
(articolo5, comma 1, lett. e) ed h) che non comportano oneri a carico del bilancio regionale; ed una azione (lett. a) relativa all’implementazione continua della piattaforma informatica di cui all’articolo 24 ter della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità), che trova il finanziamento nella norma finanziaria relativa alla legge n.17/2015.;
L’articolo 6 disciplina interventi e misure di sostegno nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2, ed in particolare prevede l’istituzione di un contributo a fondo perduto a copertura, parziale o totale dei costi di avvio della procedura e a sostegno del percorso di uscita dal sovraindebitamento. Considerato la natura sperimentale del pdl nell’anno 2025, nonché la realizzazione negli ultimi mesi dell’annualità, visto il trend in aumento del numero di domande registrato negli ultimi anni, come sopra ricordato (solo nel 2023 si è avuto un incremento delle domande del 44% rispetto al 2022)2 si ritiene congruo, ipotizzando 300 procedure di composizione della crisi nell’arco temporale di attuazione della misura, un contributo medio di circa 1.300,00 euro per procedura, per un totale di 400.000 euro. Alle spese per gli interventi di sostegno di cui all’articolo 6, quantificate in euro 400.000,00 per l’anno 2025, si provvede con le risorse di cui alla missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri Fondi” – Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025 – 2027, che è stata determinata, stante anche le tempistiche di spesa per la sperimentazione della norma e sulla base delle disponibilità di risorse del bilancio regionale.
L’articolo 6, inoltre, prevede ulteriori interventi, tra cui il sostegno in caso di emergenza abitativa, l’attivazione di un servizio psicologico, forme di sostegno all’occupazione, misure di supporto e consulenza sul debito e forme di garanzia per l’accesso al credito, iniziative di formazione sull’uso responsabile del denaro. Per tali misure non si prevedono ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto si tratta di azioni già previste in maniera più ampia dalle normative di settore.
In particolare, per quanto attiene al sostegno in caso di emergenza abitativa il provvedimento prevede l’inserimento di coloro che accedono e danno adempimento alle disposizioni delle procedure di sovraindebitamento tra i soggetti di cui all’articolo 23, comma 13, l.r. 16/2016, fermo restando l’entità del patrimonio ERP messo a disposizione, ovvero garantisce la continuità abitativa ai medesimi soggetti secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 5 della l.r. 16/2016; pertanto, l’ampliamento non incide sulle risorse, che restano invariate e non comportano maggiori oneri per la finanza regionale. L’articolo 6 inoltre prevede la possibilità del concorso dei privati all’attuazione degli interventi di cui all’articolo medesimo. Le relative modalità operative saranno definite con deliberazione della Giunta regionale adottata con il supporto della Cabina di regia di cui all’articolo 7.
L’articolo 7 prevede, poi, l’istituzione della Cabina di regia regionale, la cui attuazione non comporta ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, così come l’Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto del sovraindebitamento che viene istituito con l’articolo 8. L’articolo 9 contiene la clausola valutativa.
L’articolo 9 contiene la clausola valutativa.
Infine, l’articolo 10, comma 5 prevede che per gli esercizi successivi al 2025 all’autorizzazione delle spese di cui al PDL si provvederà con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ciò anche in base ai risultati della sperimentazione.







